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LA TASSA DI CIRCOLAZIONE

Anche le auto d’epoca, come tutti gli altri veicoli, sono soggette al pagamento della tassa automobilistica, quella che più comunemente chiamiamo bollo auto.

Questo tributo, che una volta era chiamato tassa di circolazione, è dovuto indipendentemente dall’effettivo utilizzo del veicolo poiché si basa sul concetto di possesso, quindi è dovuto anche se il veicolo è fermo in un garage.

Le auto d’epoca però godono, in alcuni casi, di particolari agevolazioni che si differenziano a seconda che si tratti di veicoli ultratrentennali o ultraventennali.

I veicoli storici ultratrentennali, ossia quelli che secondo il Codice della Strada all’articolo 60 (vedi nostra articolo “La classificazione dei veicoli storici”) sono quelli:

  • cancellati dal PRA;
  • che sono iscritti in un apposito elenco presso il Centro storico del Dipartimento per i trasporti terrestri;
  • che non possono circolare su strada in quanto non sono adeguati nei requisiti, nei dispositivi e negli equipaggiamenti alle vigenti prescrizioni stabilite per l’ammissione alla circolazione;

sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica.

Tuttavia se uno di questi veicoli è posto in circolazione è dovuta una tassa di circolazione.

Ogni Regione applica, per ognuna di queste due categorie, tariffe diverse.

Vediamole:

 AUTO ULTRAVENTENNALI*AUTO ULTRATRENTENNALI IN CIRCOLAZIONE
ABRUZZOriduzione del 50% della tassa automobilistica31,24 €
BASILICATAriduzione del 50% della tassa automobilistica25,82 €
CALABRIAriduzione del 50% della tassa automobilistica30,00 €
CAMPANIAriduzione del 50% della tassa automobilistica31,24 €
EMILIA ROMAGNAriduzione del 50% della tassa automobilistica25,82 €
FRIULI VENEZIA GIULIAriduzione del 50% della tassa automobilistica25,82 €
LAZIOriduzione del 50% della tassa automobilistica28,40 €
LIGURIAriduzione del 50% della tassa automobilistica28,40 €
LOMBARDIAESENTI30,00 €
MARCHEriduzione del 50% della tassa automobilistica27,88 €
MOLISEriduzione del 50% della tassa automobilistica28,00 €
PIEMONTEriduzione del 50% della tassa automobilistica se in possesso del CRS, riduzione del 10% senza CRSESENTI
PUGLIAriduzione del 50% della tassa automobilistica30,00 €
SARDEGNAriduzione del 50% della tassa automobilistica25,82 €
SICILIAriduzione del 50% della tassa automobilistica25,82 €
TOSCANAriduzione del 50% della tassa automobilistica29,82 €
TRENTINO ALTO ADIGEriduzione del 50% della tassa automobilistica25,82 €
UMBRIAriduzione del 50% della tassa automobilistica25,82 €
VALLE D’AOSTAriduzione del 50% della tassa automobilistica25,82 €
VENETOriduzione del 75% della tassa automobilistica28,40 €
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANOriduzione del 50% della tassa automobilistica25,82 €
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTOriduzione del 50% della tassa automobilistica25,82 €
* = la riduzione è riconosciuta se il veicolo è in possesso del Certificato di Rilevanza Storica (vedi nostro articolo “Il CRS”) e se tale riconoscimento di storicità è riportato sulla carta di circolazione.

Vista la molteplicità degli Enti che disciplinano questa tassazione è comunque sempre consigliabile confrontarsi con la propria Regione di residenza o con agenzie di pratiche automobilistiche.

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