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OBBLIGO ASSICURAZIONE RCA

Tutti i veicoli a motore se idonei alla circolazione devono avere una polizza per la responsabilità civile anche se sono fermi o custoditi in un garage

La polizza di Responsabilità civile auto, meglio conosciuta come RCA, è il contratto assicurativo che copre i danni involontariamente causati a persone o cose dal veicolo assicurato.

Con il decreto legislativo 184 del 22 novembre 2023 il nostro Paese ha recepito la direttiva europea riguardante le assicurazioni auto per la responsabilità civile RCA.

Con la vecchia normativa dovevano avere una polizza RCA i soli veicoli in circolazione su strade di uso pubblico o nelle aree ad esse equiparate.

Ora il legislatore ha inteso allargare l’obbligo di assicurazione a tutti i veicoli a motore, con alcune eccezioni, indipendentemente dal luogo su cui questi vengono utilizzati o dal fatto che siano fermi o in movimento, perché considerati comunque in grado di causare danni a terzi.

“L’obbligo di assicurazione per la responsabilità civile si applica ai veicoli a motore indipendentemente dalle caratteristiche del veicolo, dal terreno su cui è utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento. L’obbligo si estende anche ai veicoli utilizzati soltanto in zone il cui accesso è soggetto a restrizioni”.

Dovranno pertanto essere assicurati per la responsabilità civile anche i mezzi non utilizzati o custoditi in garage privati.

Esistono tuttavia alcune eccezioni. Sono esentati dall’obbligo assicurativo i veicoli:

  • non idonei all’uso come mezzo di trasporto ossia se mancanti di una o più parti indispensabili all’uso, ad esempio motore, ruote;
  • formalmente ritirati dalla circolazione perché radiati o demoliti;
  • il cui uso è vietato in forza di provvedimento dell’autorità competente quali ad esempio fermo amministrativo, confisca;
  • assicurati con regolare polizza RCA ma sospesa con comunicazione alla compagnia di assicurazione.

Rimane infatti la possibilità di sospendere volontariamente la polizza assicurativa per mancato utilizzo, anche attraverso più proroghe consecutive da comunicare all’impresa assicuratrice entro 10 giorni prima della scadenza della sospensione, con durata massima fino a 10 mesi.

Invece, per i veicoli d’interesse storico o collezionistico iscritti negli appositi registri il termine di comunicazione è ridotto a 5 giorni e non può avere una durata superiore a 11 mesi.

Per quanto riguarda nello specifico le nostre auto classiche resta un dubbio non chiarito dal legislatore sul fatto che i veicoli storici (vedi articolo “La classificazione dei veicoli storici”), ossia quelli che la secondo la definizione del codice della strada:

  • sono cancellati dal PRA;
  • sono iscritti in un apposito elenco presso il Centro storico del Dipartimento per i trasporti terrestri;
  • non possono circolare su strada in quanto non sono adeguati nei requisiti, nei dispositivi e negli equipaggiamenti alle vigenti prescrizioni stabilite per l’ammissione alla circolazione,

da una parte potrebbero rientrare tra quelli che possono essere considerati esentati dall’obbligo assicurativo, in quanto non sono “adeguati nei requisiti per l’ammissione alla circolazione” e sono cancellati dal Pra, mentre dall’altra potrebbero essere autorizzati alla circolazione anche se solamente in occasione di apposite manifestazioni o raduni.

Discorso diverso per i veicoli di interesse storico e collezionistico, così come definiti dalla classificazione del Codice della Strada”, che essendo potenzialmente idonei alla circolazione sono soggetti all’obbligo di sottoscrivere un’assicurazione RCA anche se fermi o custoditi in garage.

Per quanto riguarda invece le sanzioni per chi risulta sprovvisto di assicurazione RCA si applica quanto previsto dall’articolo 193 del Codice Della Strada e quindi:

  • multa da 866 a 3.464 euro, che raddoppia in caso di recidiva;
  • decurtazione dei punti della patente se la violazione è commessa in strada;
  • sequestro cautelare, e confisca amministrativa in caso di mancata riattivazione della polizza e del pagamento della sanzione, se la violazione è commessa fuori dalla strada.

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