L’Art. 60 del Codice della Strada indica quali veicoli storici gli autoveicoli, i motoveicoli, i ciclomotori e le macchine agricole e classifica gli stessi in:
- Veicoli storici;
- Veicoli di interesse storico e collezionistico.
I Veicoli storici:
- sono cancellati dal PRA;
- sono iscritti in un apposito elenco presso il Centro storico del Dipartimento per i trasporti terrestri;
- non possono circolare su strada in quanto non sono adeguati nei requisiti, nei dispositivi e negli equipaggiamenti alle vigenti prescrizioni stabilite per l’ammissione alla circolazione;
tuttavia
- la loro circolazione può essere consentita, soltanto, in occasione di apposite manifestazioni o raduni autorizzati, limitatamente all’ambito della località e degli itinerari di svolgimento delle manifestazioni o raduni e devono essere provvisti di una particolare autorizzazione rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri nella cui circoscrizione è compresa la località sede della manifestazione o del raduno ed al quale sia stato preventivamente presentato, da parte dell’ente organizzatore, l’elenco particolareggiato dei veicoli partecipanti. Nell’autorizzazione sono indicati la validità della stessa, i percorsi stabiliti e la velocità massima consentita in relazione alla garanzia di sicurezza offerta dal tipo di veicolo.
I Veicoli di interesse storico e collezionistico:
- sono costruiti da almeno venti anni;
- sono iscritti in uno dei Registri elencati nell’art. 60 del Codice della Strada, ossia ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo;
- sono in possesso del CRS – Certificato di Rilevanza Storica che viene rilasciato dai uno dei suelencati registri;
- sono iscritti al PRA;
- possono circolare sulle strade purché posseggano i requisiti previsti per questo tipo di veicoli;
- sono sottoposti a revisione ogni due anni.